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23 Novembre 2022Ogni lavoratore ha una propria cartella sanitaria, creata e aggiornata dal medico competente per tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 25, comma 1, lettera c).
La cartella sanitaria riporta informazioni personali del lavoratore quali il giudizio di idoneità, le sue condizioni psicofisiche, i risultati degli accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici, ed eventuali livelli di esposizione a rischi specifici.
La cartella sanitaria e di rischio può essere conservata cartacea o digitalmente ed è indispensabile che venga sempre aggiornata, anche perché negli anni al lavoratore potrebbero essere date mansioni differenti e di conseguenza potrebbe cambiare il rischio al quale verrà esposto.
Nello specifico quali informazioni contiene la cartella sanitaria?
Anagrafica del lavoratore
- Cognome e Nome
- Sesso
- Luogo di nascita
- Data di nascita
- Domicilio (Comune, Provincia, indirizzo, recapito telefonico)
- Nazionalità
- Codice Fiscale
Dati relativi all’azienda
- Ragione Sociale
- Unità Produttiva sede di lavoro
- Indirizzo Unità produttiva
- Attività svolta
Visita preventiva
- Reparto e mansione specifica di destinazione
- Fattori di rischio
- Anamnesi lavorativa
- Anamnesi familiare
- Anamnesi fisiologica
- Anamnesi patologica remota
- Anamnesi patologica prossima
- Programma di sorveglianza sanitaria (protocollo sanitario)
- Esame obiettivo (con particolare riferimento agli organi bersaglio)
- Accertamenti integrativi
- Eventuali provvedimenti del medico competente
- Giudizio di idoneità alla mansione specifica
- Scadenza visita medica successiva
- Data
- Firma del medico competente
Visite successive (periodica, per cambio mansione, su richiesta del lavoratore, da rientro, alla cessazione del rapporto di lavoro ove previsto)
- Reparto e mansione specifica
- Fattori di rischio (se diversi o variati rispetto ai precedenti controlli)
- Raccordo anamnestico
- Variazioni del programma di sorveglianza sanitaria
- Esame obiettivo (con particolare riferimento agli organi bersaglio)
- Accertamenti integrativi
- Eventuali provvedimenti del medico competente
- Giudizio di idoneità alla mansione specifica
- Scadenza visita medica successiva
- Data firma del medico competente
Come stabilito dall’articolo 25 del D.Lgs. 81, il medico competente ha la responsabilità di conservare la cartella sanitaria e di rischio di ciascun lavoratore.
SOLO il medico competente e il lavoratore hanno accesso alle informazioni contenute nella cartella sanitaria e di rischio, mentre il datore di lavoro non può accedervi essendo considerato un documento contenente dati sensibili, strettamente personale e protetto dal segreto professionale.
Per questo motivo copia della cartella sanitaria e di rischio può essere richiesta SOLO dal lavoratore, al quale, secondo quanto previsto dal Testo Unico sulla Salute e sicurezza, al termine del rapporto di lavoro, il medico competente dovrà consegnarne copia.