In ottemperanza alla Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020, i soggetti che fanno ingresso o rientro in Italia da Spagna, Croazia, Grecia o Repubblica di Malta, devono dare comunicazione dell’avvenuto ingresso all’Azienda Sanitaria di riferimento territoriale per residenza o dimora per essere sottoposti al test di screening per la ricerca di SARS-CoV-2.
Il soggetto che ha eseguito un tampone con esito negativo documentabile, nelle 72 ore precedenti all’ingresso in Italia, può riprendere la normale attività lavorativa previa consegna al datore di lavoro del documento attestante l’esito negativo al tampone.
Nel caso in cui debba effettuare il tampone presso l’Azienda Sanitaria di competenza, fino alla comunicazione dell’esito del tampone, che dovrebbe avvenire di regola entro 48 ore dall’esecuzione, la persona deve rimanere in isolamento a domicilio.
Una volta ricevuto l’esito del tampone, se negativo, il soggetto potrà riprendere la normale attività lavorativa previa consegna al datore di lavoro del documento attestante l’esito negativo al tampone. In caso di esito positivo al tampone, dovrà attenersi alle disposizioni impartite dall’Azienda Sanitaria di competenza. Anche i soggetti che rientrano da uno dei seguenti paesi sono sottoposti allo stesso protocollo: Bulgaria, Romania, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay, Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro e Serbia, Colombia
Per l’azienda è possibile consegnare un modello di autodichiarazione ai dipendenti che rientrano dalle ferie o lunghe assenze dal lavoro e richiederne la restituzione della stessa compilata e firmata prima di iniziare l’attività lavorativa.