Il test antidroga è considerato un mezzo preventivo per evitare che possano verificarsi degli incidenti e quindi degli infortuni sul luogo di lavoro.
Il drug test è obbligatorio SOLO per alcune categorie di lavoratori e normalmente non vi è nessun preavviso, solo in alcuni rari casi (se il lavoratore non è mai in sede) si rende indispensabile avvisare il lavoratore nelle 24 ore precedenti l’esame.
I test antidroga sono obbligatori in quelle attività in cui l’utilizzo di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di un lavoratore può avere serie conseguenze sulla sicurezza del soggetto e su quella di terze persone.
Le mansioni che prevedono il test antidroga sono dettagliate nell’Allegato I della “CONFERENZA UNIFICATA PROVVEDIMENTO 30 Ottobre 2007 Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza”:
Allegato I
MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L’INCOLUMITÀ
E LA SALUTE DEI TERZI
1) Attività per le quali é richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);
c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).
2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:
a) conducenti di veicoli stradali per i quali é richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali é richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.
Le sostanze che principalmente vengono ricercate nel test antidroga sono: Anfetamina, Cocaina, Ecstasy, Marijuana, Metanfetamine, Metadone, Morfina, Buprenorfina.
L’esame tossicologico viene effettuato dal Medico Competente Aziendale e può essere svolto attraverso l’analisi delle urine. Normalmente questi esami vengono svolti 1 volta all’anno.
Spesso ci viene chiesto se il test antidroga sul posto di lavoro, o “drug test” a sorpresa si può fare.
Il lavoratore NON può rifiutarsi di effettuare il drug test solo nel caso in cui ricopra mansioni che sono obbligate per legge a sottoporsi ai test tossicologici (Allegato I della Conferenza Unificata Provvedimento 30 ottobre 2007).
Nel caso in cui non rientri nelle mansioni previste nell’elenco di cui sopra NON E’ POSSIBILE SOTTOPORLO A DRUG TEST.
Il lavoratore che si rifiuta di sottoporsi al test antidroga rischia l’arresto fino a 15 giorni e una multa fino a 309 euro e dà diritto al datore di lavoro di procedere ad un eventuale licenziamento per giusta causa.
Cosa succede nel caso in cui il lavoratore risulti positivo al drug test?
Per prima cosa il lavoratore ne riceverà comunicazione e verrà ritenuto TEMPORANEAMENTE NON IDONEO a svolgerà la sua mansione e sarà TEMPORANEAMENTE SOSPESO dalla sua attività lavorativa. Il medico competente deciderà se rimandare il lavoratore a nuovi accertamenti. Nel caso in cui si dovesse ripresentare una positività agli esami tossicologici il Medico Competente valuterà un percorso di disintossicazione presso strutture abilitate sul territorio.
Una volta disintossicato il lavoratore potrà riprendere la sua normale mansione.